Sorveglianza sanitaria e stress lavoro correlato.

Per quanto attiene al rischio da stress lavoro-correlato il ruolo del medico competente è prioritariamente quello di collaborare al processo di valutazione del rischio, come stabilito dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08.
Nelle aziende dove c’è il medico competente in qualsiasi momento un lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi lavorativi. (art. 41 comma 1 D.Lgs. 81/08). Questa facoltà vale naturalmente anche per il rischio da stress lavorocorrelato e per tutte le patologie suscettibili di aggravamento in condizioni di stress.
Resta tuttavia da stabilire se e quando sia opportuna una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica nei confronti di tutti i lavoratori addetti a mansioni che comportano esposizione al rischio da stress lavoro-correlato.
Nell’ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria, tuttavia, può essere legittimamente attuata come misura di prevenzione secondaria, quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, in quanto il rischio stress lavoro-correlato rientra tra i “casi previsti dalla normativa vigente” (art. 41, comma 1, lettera a) per i quali la normativa stabilisce in maniera specifica obblighi di valutazione, gestione e prevenzione (art. 28, comma 1).
Va tuttavia precisato che la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura d’elezione in tutte le situazioni di stress lavoro-correlato, andando invece privilegiati gli interventi sull’organizzazione del lavoro. Quando la valutazione dimostra un livello di rischio tale da determinare effetti negativi sulla salute dei lavoratori, devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione. Occorre evitare di far ricadere sul lavoratore, in termini di giudizio di idoneità, le conseguenza dell’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro. In tal casi è l’organizzazione a non essere idonea e non il lavoratore.
Esistono tuttavia delle situazioni lavorative, nelle quali, pur adottando tutti i possibili miglioramenti inerenti il contesto e il contenuto del lavoro, permane una situazione stressogena potenzialmente dannosa. Si tratta di casi in cui la condizione di stress è insita nel contenuto del lavoro e non può essere ulteriormente ridotta con misure organizzative. In questi casi la sorveglianza sanitaria ha l’obiettivo di tutelare gli individui che in tali situazioni hanno inadeguate strategie di coping o che sono portatori di patologie suscettibili di aggravamento sotto il permanere dello stimolo stressogeno.
Il medico competente svolge un ruolo determinante nella gestione di situazioni di disagio sul lavoro perché conosce la storia clinica del lavoratore, le caratteristiche dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro, le condizioni degli altri lavoratori esposti ai medesimi rischi e si relaziona con il datore di lavoro e le altre figure della prevenzione.
La sorveglianza sanitaria rappresenta anche un’occasione per rilevare elementi soggettivi di percezione del rischio, che in qualunque contesto possono essere utilizzati ai fini della valutazione e dell’individuazione degli interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Quando, quindi, si deve attuare la sorveglianza sanitaria? In tutti i casi in cui si evidenzia un rischio residuo non basso che non può essere ridotto con interventi sull’organizzazione del lavoro. Al di sotto di tale soglia sono comunque sempre possibili le visite mediche a richiesta del lavoratore (art. 41, comma1 lettera b e comma 2 lettera c). Inoltre possono essere attuati interventi di promozione della salute (art. 25, comma 1 lettera a).
Come per le altre tipologie di rischio, la sorveglianza sanitaria comprende:
1) visita medica
2) accertamenti sanitari
3) emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
Al momento della visita medica particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta dei dati anamnestici mirati ad indagare eventuali disturbi e/o patologie della sfera neuropsichica e psicosomatica. Nell’ambito dell’anamnesi lavorativa occorre indagare lo stato di soddisfazione /insoddisfazione per il proprio lavoro, la presenza/assenza di conflittualità con i colleghi e/o superiori, le assenze effettuate (aspettative, malattie, infortuni subiti), l’eventuale richiesta di trasferimenti e/o mobilità, le percezioni soggettive inerenti il clima organizzativo.
Da valutare attentamente la segnalazione di manifestazione di sintomi che possono essere indice dell’insorgenza di problemi di stress lavoro-correlati e di malattie che, pur essendo diffuse in tutta la popolazione, possono trovare nello stress lavoro-correlato un fattore aggravante. In tabella 3 è un elenco esemplificativo di disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress.
Tab. 3
Disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress
disturbi dell’apparato cardiocircolatorio ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica
disturbi gastrointestinali alterazioni della funzione intestinale, ulcera
peptica, pirosi, colite
disturbi dell’apparato genitale alterazioni del ritmo mestruale, amenorree
disturbi della sfera sessuale impotenza, calo del desiderio
disturbi dell’apparato muscoloscheletrico mialgie, dolori muscolo tensivi
disturbi dermatologici arrossamenti, prurito, sudorazione, dermatiti,
orticaria, psoriasi
disturbi del sonno insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio
disturbi neurologici, disturbi psicologici e della
sfera intellettiva
cefalee, ansia, depressione, attacchi di panico,
irritabilità, apatia, disturbi della memoria,
difficoltà di concentrazione
Nell’ambito dell’anamnesi personale fisiologica dovranno essere indagate ed evidenziate alterazioni relative a comportamenti del lavoratore quali alimentazione, abitudine al fumo, consumo di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi farmaci psicoattivi.
Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari mirati, come emerge da più fonti autorevoli (5) (3) (4), allo stato attuale delle conoscenze è inopportuno inserire nella sorveglianza sanitaria indicatori di effetto clinici (parametri di funzionalità endocrina, cardiovascolare, ecc) o indicatori di effetto subclinici (catecolamine, cortisolo) che non hanno ancora un significato del tutto chiaro ed univoco.
E’ più utile, invece, concentrarsi sulle condizioni patologiche riportate in tabella 3, sulla base di quanto riferito dal lavoratore in anamnesi e dell’eventuale documentazione clinica prodotta.
Le situazioni individuali nelle quali si evidenzi un disturbo correlato al rischio stress occupazionale necessitano di ulteriori approfondimenti che il medico competente metterà in atto coadiuvato da professionisti quali medici specialisti e psicologi.
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Come per altre tipologie di rischio, nell’esprimere il giudizio di idoneità, il medico competente deve prendere in considerazione la compatibilità tra le caratteristiche psicofisiche della persona e il livello di rischio a cui è esposta.
Pertanto, dovrà innanzi tutto tenere conto:
- della presenza di disturbi attribuibili allo stress lavorocorrelato;
- delle possibilità del soggetto di mettere in atto meccanismi per controllare gli eventi che vengono ritenuti difficili (coping) anche in relazione alle differenze di genere, di età, di provenienza geografica e tipologia contrattuale;
- dell’esposizione del soggetto ad altri concomitanti fattori di rischio
Di fatto, in esito alla sorveglianza sanitaria possono verificarsi diverse eventualità. E’ possibile constatare l’assenza di alterazioni dello stato di salute del lavoratore: in tal caso non viene preso alcun provvedimento; ovvero si riscontrano alterazioni riferibili a problematiche sanitarie individuali: in tal caso il medico competente adotta provvedimenti individuali nell’ambito del giudizio di idoneità; ovvero, ancora, vengono evidenziati effetti imputabili all’esposizione lavorativa all’agente di rischio: in tal caso occorre anche rivedere il documento di valutazione dei rischi e implementare le misure di prevenzione.
Diagramma di flusso della sorveglianza sanitaria
In caso di inidoneità alla mansione specifica o di idoneità con prescrizioni o limitazioni l’individuazione di una collocazione lavorativa compatibile con il giudizio espresso può risultare di notevole complessità. Bisogna considerare che il giudizio di idoneità in realtà si compone di due momenti distinti. Il primo è quello in cui il medico competente stabilisce che cosa il lavoratore non può più fare. Il secondo è quello in cui si stabilisce dove e come il lavoratore può essere utilizzato (che cosa il lavoratore può fare). Il primo momento spetta al medico competente; il secondo spetta al datore di lavoro, ma, pur nel rispetto della riservatezza sui dati sanitari, richiede il supporto del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente.
Per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e di referto (denuncia art. 139 DPR 1124/65; referto art. 365 CP; certificato di malattia professionale art. 53 e 251 DPR 1124/65) il medico competente dovrà valutare i risultati degli approfondimenti clinici effettuati, il livello di rischio in base all’esito della valutazione, fino a ritenere che la patologia osservata possa fondatamente attribuirsi allo stress lavoro-correlato.
A tal fine occorre comunque tenere presente che:
- le patologie da stress lavoro-correlate non sono previste nella nuova tabella delle malattie professionali (DM 9 aprile 2008) e pertanto l’onere della prova è a totale carico del lavoratore;
- l’elenco delle malattie professionali per le quali vige l’obbligo di denuncia (DM 14 gennaio 2008) comprende nella lista 2 “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità” solo il disturbo dell’adattamento cronico da stress e il disturbo post traumatico da stress ed esclusivamente in riferimento a situazioni di costrittività organizzativa che prefigurano condizioni di vessazione e violenza.

Per maggiori informazioni chiamate il numero verde 800.589256 , potrete inoltre compilare il form sulla sinistra.