Il ruolo delle asl nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Si ritiene importante che il rischio da stress lavoro-correlato diventi un tema adeguatamente conosciuto e ben affrontato dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. E’ necessario quindi che in ogni regione venga individuato un percorso formativo specifico sul tema della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato dedicato in via prioritaria agli operatori dei servizi di prevenzione e vigilanza.. Parimenti appare opportuno che si crei a livello territoriale la possibilità di avvalersi di figure professionali con competenze specifiche al fine di assicurare sia un’adeguata attività di assistenza alle aziende, sia la capacità in sede di vigilanza di verificare concretamente l’esistenza del rischio e l’efficacia degli interventi di prevenzione attuati.
Potrebbe essere utile e qualificante introdurre delle sperimentazioni applicative, definite negli ambiti regionali, da effettuarsi da parte di quelle realtà che già possiedono sufficienti conoscenze. Si ritiene che i Servizi di prevenzione e vigilanza debbano prioritariamente agire nella linea della informazione/ formazione/assistenza. Si potenzia in tal modo un approccio che coniuga l’attività di supporto ed indirizzo con l’attività di vigilanza ed ispezione, in coerenza con le indicazioni degli obiettivi strategici e le azioni proposte dal Piano Nazionale di Prevenzione, oltre che in attuazione dell’art.10 del D.Lgs. 81/08. L’attività di assistenza potrà comprendere un’offerta formativa che coinvolga quali soggetti proponenti sul territorio, oltre alle ASL, le associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, gli organismi paritetici, l’INAIL, e potrà trovare uno spazio di confronto nei Comitati
provinciali ex art. 7 del D.Lgs. 81/08.
Le azioni formative dovranno tendere a fornire certezze operative alle aziende (medio-piccole in primis) e agli attori della prevenzione operanti nelle stesse (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, consulenti, etc.). La proposta deve pertanto necessariamente fornire opportunità di chiarimenti operativi almeno sui seguenti versanti:
- corretto inquadramento dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
- criteri, metodi e contenuti della valutazione e della gestione del rischio specifico;
- orientamenti alle soluzioni con approccio partecipativo;
- piano di monitoraggio e controllo.
Per quanto attiene ai compiti di vigilanza e controllo l’approccio consiste nell’esame del documento di valutazione di rischio per verificarne l’adeguatezza alla specifica realtà aziendale. Occorre in particolare scoraggiare l’adozione di documenti standard, espressione di una formalità senza contenuto, che non hanno coerenza con la situazione e non sono in grado di fornire indicazioni operative specifiche.
Il documento di valutazione dei rischi deve rispondere ai seguenti criteri:
1) la valutazione dei rischi deve essere eseguita in osservanza a quanto stabilito dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1-bis)
2) la valutazione dei rischi deve corrispondere in forma esplicita alla realtà aziendale e definire i punti di seguito riportati.
a) criteri e metodi di valutazione;
b) figure aziendali coinvolte;
c) descrizione dell’azienda e dell’attività lavorativa con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro (orario di lavoro, organigramma, funzionigramma, ritmi, turni, ripetitività.....);
d) individuazione dei lavoratori esposti al rischio per gruppi omogenei/partizioni organizzative;
e) analisi del rischio e risultati;
f) classificazione del rischio;
g) livelli di approfondimento, se previsti e risultati;
h) sorveglianza sanitaria, se prevista e protocollo sanitario;
i) interventi di prevenzione e azioni di miglioramento comprese iniziative di promozione della salute dei lavoratori;
j) il piano attuativo dei suddetti interventi con l’indicazione dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;
k) monitoraggio nel tempo ed aggiornamento periodico.
Il documento deve descrivere l’intero percorso di valutazione e gestione del rischio con particolare riguardo alle azioni comunicative e informative, la formazione delle varie figure interne, la partecipazione attiva dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Nel caso delle aziende che si avvalgono della facoltà di autocertificare la valutazione del rischio, occorrerà comunque verificare l’effettiva disponibilità delle informazioni necessarie (indicatori oggettivi), in quanto l’assenza del documento di valutazione dei rischi non significa assenza della documentazione relativa agli aspetti che devono essere conosciuti per condurre la valutazione stessa.
La vigilanza sulla rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa prevenzionistica della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato richiede la verifica dell’adeguatezza degli elementi che sono stati presi in considerazione per giungere alla definizione del rischio e delle misure preventive adottate.
A tal fine devono essere presi in considerazione sia le caratteristiche dell’azienda e dell’attività svolta (es. attività a rischio noto in letteratura), sia gli indicatori oggettivi verificabili su cui si basa la prima fase della valutazione dei rischi, sia le indagini eventualmente svolte per la rilevazione degli indicatori soggettivi di disturbi/disagio da stress lavoro-correlato.
Nella verifica delle misure di tutela messe in atto andrà ricercata la coerenza e la completezza di tali misure rispetto alle criticità evidenziate dalla valutazione dei rischi.

Per maggiori informazioni chiamate il numero verde 800.589256 , potrete inoltre compilare il form sulla sinistra.