Esempio di valutazione del rischio da stress lavoro correlato ispesl

Il Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro istituito dall’ISPESL nel 2007, ha messo a punto una proposta metodologica di valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro (18).
La revisione dei principali modelli scientifici di riferimento, il quadro etico di responsabilità sociale, un protocollo condiviso su tutto il territorio nazionale e lo studio pilota degli SPISAL della Provincia e del Centro clinico di Verona sono i principi ispiratori nella formulazione di questo contributo
Percorso metodologico
Nel tentativo di ottimizzare le esigenze dei diversi stakeholders senza abdicare a criteri di riferimento scientifici, la metodologia proposta rappresenta l’indicazione minima per una corretta valutazione dello stress correlato al lavoro senza imporre, soprattutto alle piccole e medie imprese, oneri aggiuntivi.
Per l’intero processo valutativo il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente come previsto dalla Legge (art. 29), ma anche del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); si consiglia inoltre il coinvolgimento di altre figure interne all’impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).
A. Il primo step consiste nella raccolta delle informazioni relative all’impresa (organigramma, tipologie contrattuali, lavoratori provenienti da altri paesi, lavoratori assunti ex L. 68/1999, ecc.). Si tratta di costruire il contesto conoscitivo necessario per la progettazione dell’intervento valutativo da adottare e per l’interpretazione dei dati che si acquisiranno .
B. Un aspetto che si ritiene particolarmente importante è il coinvolgimento dei dirigenti/preposti e l’informazione ai lavoratori. Le potenziali azioni di miglioramento e/o le misure d’intervento, infatti, avranno successo soltanto in virtù della partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli, altrimenti il rischio è quello di soddisfare formalmente un adempimento, bruciando però le reali potenzialità di miglioramento e crescita di tutta l’impresa.
C. Nella fase d’indagine vera e propria, relativamente alle modalità ed agli strumenti, si deve distinguere tra le imprese che occupano fino a dieci dipendenti, e tutte le altre aziende.
D. La pianificazione degli interventi per la eliminazione, la riduzione e la gestione dei rischi emersi deve dare priorità alla modificazione dei fattori stressogeni privilegiando gli interventi alla fonte, focalizzandosi sugli aspetti organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati critici, quindi adattare il lavoro ad elementari principi ergonomici. La pianificazione degli interventi deve prevedere anche una necessaria fase di monitoraggio.
E. L’attuazione degli interventi deve essere accompagnata dal monitoraggio costante dell’adeguatezza delle misure introdotte e delle modalità di attuazione delle stesse. Si può effettuare con l’analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di benessere attraverso la verifica con il medico competente e/o gli specialisti designati dall’impresa.
F. Verifica/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La valutazione deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, ecc. (D.Lgs 81/2008 - art. 29, comma 3). In tutti gli altri casi, non previsti dalla norma, per la verifica/aggiornamento della valutazione si ritiene adeguato un periodo di tempo non superiore a due anni.
L’indagine
Nella fase d’indagine, si deve considerare la numerosità della popolazione lavorativa distinguendo le imprese che occupano fino a dieci dipendenti, il cui datore di lavoro attualmente ha la facoltà di procedere all’autocertificazione (D.Lgs 106/09 - art. 29, comma 5), dalle altre.
Imprese fino a 10 dipendenti
Si ritiene sia buona norma coinvolgere direttamente i dipendenti in quella che può diventare un’occasione d’incontro e di confronto sui temi della quotidianità lavorativa, indipendentemente dall’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di produrre in forma scritta la valutazione dei rischi.
Per facilitare il datore di lavoro nella valutazione dello stress in un ambito lavorativo non complesso, si suggerisce l’uso di una check list orientativa che il Network propone, o analoghi strumenti, purché supportati da una buona solidità scientifica.
Il datore di lavoro può utilizzare le prime 10 domande sugli INDICATORI AZIENDALI (Area A), che rappresentano requisiti di partenza per una corretta valutazione delle condizioni organizzative dell’azienda.
Se il punteggio ottenuto è superiore al valore di 20 vi sono probabilità che siano presenti elementi di rischio di stress lavoro-correlato in progressivo aumento al crescere del punteggio. In questo caso è necessario approfondire la valutazione, completando la check list (Area B e Area C) proposta per individuare i principali aspetti di contesto e contenuto del lavoro su cui intervenire per eliminare o ridurre il rischio stress – lavoro correlato. Stante l’esiguo numero di dipendenti, non si ritiene praticabile, in queste tipologie aziendali, il ricorso a strumenti di rilevazione della soggettività quali questionari. In assenza di cambiamenti organizzativi e/o gestionali evidenti, si indica che la verifica della valutazione/aggiornamento abbia una frequenza biennale.
Imprese con oltre 10 dipendenti
Il processo di valutazione si compone di due livelli d’intervento distinti e non necessariamente fruibili entrambi in quanto il primo livello di valutazione (approccio verificabile) può risultare sufficiente.
Nell’ambito di questa metodologia, si consiglia la check list di indicatori verificabili allegata, che inizia con la rilevazione degli indicatori indiretti di stress, gli indicatori aziendali (Area A) che riguardano gli indici infortunistici, le assenze dal lavoro, le ferie non godute, ecc.. Quindi si procede con l’analisi del contesto (Area B) e del contenuto lavorativo (Area C), che raggruppano i parametri stressogeni, secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del Lavoro.
Ove si renda necessario, si deve integrare il primo livello d’indagine effettuato con strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che la elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione-lavoro e non alle singole persone.
Metodo di valutazione
Il metodo proposto, utilizzabile da piccole, medie e grandi imprese, si articola in tre fasi principali:
o FASE 1. Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, appositamente predisposta
o FASE 2. Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento.
o FASE 3. Misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell’organizzazione.
FASE 1
L’intervento deve permettere di acquisire, valutare e monitorare gli indicatori che la letteratura associa allo stress da lavoro. La check list costruita ad hoc permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai DATI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro.
L’équipe valutativa può compilare una scheda unica per l’azienda oppure, per livelli di complessità più elevati, utilizzare la check list per partizioni organizzative(reparti, area commerciale, aree produttive, ecc.) o mansioni omogenee(amministrativi rispetto ad altri dipendenti).
Area indicatori aziendali (Area A) Area indicatori contesto del lavoro (Area B) Area indicatori contenuto del
lavoro (Area C)
1. indici infortunistici;
2. assenteismo;
3. assenza per malattia;
4. ferie non godute;
5. rotazione del personale;
6. cessazione rapporti di lavoro/turnover;
7. procedimenti/sanzioni disciplinari;
8. richieste visite mediche straordinarie;
9. segnalazioni stress lavoro;
10. istanze giudiziarie.
1. funzione e cultura organizzativa ;
2. ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
3. evoluzione della carriera;
4. autonomia decisionale – controllo del lavoro;
5. rapporti interpersonali sul lavoro;
6. interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro.
1. ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro;
2. pianificazione dei compiti;
3. carico di lavoro – ritmo di lavoro;
4. orario di lavoro.
FASE 2
La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo.
LIVELLO DI RISCHIO NOTE
RISCHIO BASSO
≤ 25%
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, secondo quanto disposto dall’ art.29 del D.Lgs 81/08 o, comunque ogni 2 anni.
Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l’impresa o per le singole partizioni organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere ulteriormente. Si dovrà monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque, ogni due anni.
LIVELLO DI RISCHIO NOTE
RISCHIO MEDIO
>25% o ≤ 50%
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento (coinvolgimento diretto dei lavoratori)
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, secondo quanto disposto dall’ art.29 del D.Lgs 81/08 o, comunque ogni 2 anni.
Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.
Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un’indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.
LIVELLO DI RISCHIO NOTE
RISCHIO ALTO
>50%
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro.
Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori.
Come per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno.
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, secondo quanto disposto dall’ art.29 del D.Lgs 81/08 o, comunque ogni 2 anni
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. In questo caso, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per l’intera azienda o per una partizione organizzativa o per mansione deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.
FASE 3
IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI
Completare l’indagine oggettiva/verificabile con la valutazione soggettiva dello stress lavorocorrelato permette una lettura più completa e affidabile delle condizioni di vita e di lavoro. Il ricorso a tale valutazione è consigliabile là dove il numero di lavoratori consenta di ottenere un numero statisticamente significativo di questionari/interviste o di strutturare focus group.
E’ da ritenersi obbligatorio, nelle aziende con più di dieci lavoratori, quando le valutazioni della check list hanno evidenziato un livello di rischio ALTO.
I questionari soggettivi, di cui il Network propone una rassegna, non hanno la funzione di identificare problemi di singoli lavoratori ma di consentire la rilevazione delle percezioni dei dipendenti che, aggregate per area/reparto/servizio, ecc. contribuiscono ad identificare le condizioni su cui intervenire per eliminare, ridurre o gestire la condizione di stress correlato al lavoro.
PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
Per mettere in atto il percorso di riduzione del rischio stress lavoro-correlato e di miglioramento continuo, l’organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.
La prevenzione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato comporta l’adozione di misure che possono essere organizzative o gestionali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a modificare i fattori di rischio-stress individuati. Gli interventi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione soggettiva

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