Normativa di riferimento

Normativa di riferimento per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Una lettura della normativa aderente alle indicazioni delle direttive europee emanate a partire dal 1989 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi lavorativi, avrebbe dovuto far considerare l’esigenza di valutare i rischi di natura psicosociale, legati all’organizzazione del lavoro, possibili fonti di stress lavoro-correlato, fin dall’entrata in vigore del D.Lgs 626/94. In ogni caso l’emanazione della Legge 39 del 01/03/2002, che modificava l’art. 4 del D.Lgs 626 precisando che la valutazione deve riguardare “tutti” i rischi, avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio circa questo obbligo valutativo.
Ma evidentemente sulla materia specifica troppo grande è stata l’incertezza nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burnout, mobbing), nell’individuare strumenti validi e sufficientemente “obiettivi” di valutazione e nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili. Era necessario preparare un “retroterra” culturale che fosse in qualche misura riconosciuto e condiviso da tutte le parti sociali (datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanze). Decisivo, a tale riguardo, è stato l’accordo europeo sullo stress da lavoro, siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee in data 08/10/2004 (15). Tale accordo è stato recepito in Italia 4 anni dopo (09/06/2008) (2). Tuttavia nel nostro paese, poco prima dell’accordo europeo, era stata emanata la Direttiva 24/03/2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (8), che riporta le “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”.

Tale direttiva, pur riguardando il solo settore pubblico ha il merito di aver indicato le motivazioni per l’adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo, le indicazioni da seguire, le variabili critiche da considerare e il processo per il miglioramento.
In occasione della stesura del D.Lgs 81/08 è stato esplicitato con chiarezza, all’art. 28, che la valutazione dei rischi “…deve riguardare tutti i rischi…tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,…”. Sono presenti quindi tutti i presupposti necessari: a) un esplicito obbligo di legge; b) un riferimento condiviso a livello comunitario cui ispirarsi. Ma questo non è ancora bastato ad eliminare dubbi e resistenze e in un primo momento il Decreto Legge del 30/12/2008 (convertito nella legge 27.2.2009 n. 14) ha prorogato al 16/05/2009 l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato. Successivamente il D.Lgs 106/09 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 28, che afferma che “La valutazione dello stress lavoro-correlato…è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque…a far data dal 1° agosto 2010”. Vi è quindi un chiaro mandato, seppur non vincolante, alla Commissione consultiva a produrre indicazioni in tempi utili per la scadenza dell’agosto 2010.

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